La legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi” pone molta attenzione alla deontologia e prevede all’art. 2 comma 3 che le Associazioni professionali adottino un codice di condotta.
InArteSalus condivide e rispetta il CODICE DEONTOLOGICO pubblicato da AIM (Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia), che fin dalla sua fondazione, ha adottato un codice di condotta professionale.

 

Codice Deontologico AIM

Scopo

  1. Il presente codice è l’insieme dei principi e delle regole in cui i musicoterapeuti AIM (MT AIM) si riconoscono e che si impegnano a rispettare nell’esercizio della professione. Tutti i MT AIM devono conoscere, condividere e rispettare i comportamenti qui descritti per garantirsi l’iscrizione e la permanenza in associazione.
  2. Scopo di tale somma di regole e principi è quello di essere un riferimento generale per i MT AIM, qualunque sia il loro campo di attività, la loro metodologia, le loro funzioni, i loro riferimenti teorici e operativi, per proteggere i loro utente contro danni risultanti da comportamento non etico, garantendo che il loro benessere avrà sempre precedenza a tutti gli altri aspetti possibili.
  3. Il presente codice è in linea con la legge 4/2013 e la Norma Uni 11592:2015

Regole professionali generali
Nello svolgimento della sua professione il MT AIM:

  1. agisce in corrispondenza agli standard di qualità condivisi a riguardo della sua professione;
  2. è tenuto ad utilizzare gli strumenti di lavoro nel rispetto delle norme e degli obiettivi della professione;
  3. è chiamato a mantenere un comportamento consono alla dignità professionale;
  4. in nessun caso abuserà della sua posizione professionale, nè farà nulla che possa interferire con lo scopo principale del suo intervento che è quello di tenere presente la sicurezza e gli interessi del suo utente;
  5. non si avvarrà di pubblicità ingannevole e comparativa;
  6. avrà cura in maniera continua della propria preparazione professionale, mantenendo e accrescendo conoscenze, abilità e competenze, con particolare riferimento agli ambiti nei quali opera;
  7. è tenuto a partecipare, nell’esercizio della professione, a incontri periodici di supervisione individuale o di gruppo;
  8. avrà cura della propria salute fisica e psichica, qualora esistano da parte sua difficoltà inerenti queste aree, che possano interferire con il suo lavoro, si adopererà consapevolmente per una loro corretta gestione;
  9. dovrà operare sempre sotto copertura assicurativa di responsabilità professionale.

Rapporto con l’utente

  1. Il MT AIM deve essere sempre consapevole della natura di dipendenza connaturata alla tipologia di relazione professionale instaurata con l’utente. Non deve mai agire per soddisfare i propri interessi (emozionali, sessuali, sociali o economici). Il MT AIM, si impegna ad esercitare al meglio la sua competenza professionale, favorendo il rapporto solo finché è necessario; si impegna a sottoporre a frequenti verifiche il trattamento e gli eventuali progressi.
  2. Il MT AIM opera sulla base delle indicazioni clinico-diagnostiche delle figure professionali abilitate (medico, psicologo, psicoterapeuta) e programma il proprio intervento in collaborazione con l’équipe di riferimento. Tale indicazione deve essere ottemperata sia che egli operi in campo pubblico che in quello privato.
  3. L’inizio e la prosecuzione dell’intervento sono subordinati al libero consenso dell’utente o di chi lo rappresenta legalmente, preventivamente informato degli obiettivi, della natura confidenziale, dei mezzi, dell’orientamento e delle tecniche messi in atto del MT AIM, della durata approssimativa e dei costi relativi all’intervento stesso.
  4. Il MT AIM è tenuto alla salvaguardia dell’espressione della persona intesa globalmente nella sua unicità, irripetibilità, creatività al fine di migliorarne la qualità della vita.
  5. Il MT AIM rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere dell’utente, anche se non condivisi. L’intervento del MT AIM deve tenere conto dello stato psicofisico dell’utente, facendo sì che questo non determini alcuna menomazione dei suoi diritti.
  6. Le condizioni di religione, origine etnica, status sociale, sesso, età dell’utente non devono condizionare l’impegno del MT AIM nel suo operato.
  7. Il MT AIM, quando esistono condizioni obiettive, può avvalersi di consulenze atte a migliorare la propria prestazione professionale. Il MT AIM può trasferire il caso ad altro professionista concordando contenuti e modalità con l’utente.
  8. Il MT AIM non può fornire le proprie prestazioni professionali ad un utente con il quale intercorra un rapporto di parentela, di familiarità o un legame di amicizia.
  9. Il MT AIM che nell’esercizio della sua professione, viene a conoscenza di situazioni oggettive di sfruttamento e/o di violenza su minori e/o disabili, deve contrastarle, allertando le istituzioni competenti, anche quando le persone coinvolte appaiono consenzienti.
  10. Il MT AIM è responsabile per la incolumità fisica dell’utente; si informa su possibili problemi che necessitino di un pronto intervento di assistenza medica e/o di attrezzature particolari.

Rapporto con studenti e supervisionati

  1. I percorsi di sviluppo personale dello studente, collaterali alla sua formazione professionale, non possono essere svolti da persone coinvolte nella sua formazione.
  2. Il MT AIM che, nel suo ruolo di formatore, valuti la non idoneità di uno studente alla professione è tenuto ad informare sia lo studente che l’istituzione competente.
  3. Il MT AIM, nella sua veste di tutor, affida la responsabilità dell’operatività musicoterapica allo studente solo se è in grado di seguirlo in maniera adeguata, monitorandone il lavoro e tutelando l’utenza.

Riservatezza

  1. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali e con il consenso scritto dell’utente o di chi detiene la sua legale rappresentanza, purché ciò non violi la riservatezza di altri. Insieme ai MT AIM, gli studenti in formazione ed in linea generale tutti coloro che assistano agli incontri sono tenuti al rispetto del segreto professionale.
  2. Il MT AIM deve aver cura del materiale relativo all’utente, salvaguardandolo da ogni indiscrezione. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni, egli tutelerà la non riconoscibilità dell’utente. Dovrà richiedere ed ottenere il consenso informato dell’utente o del suo legale rappresentante per il materiale audio/video raccolto. Il MT AIM si deve attenere alle normative italiane in materia di privacy (Decreto Legislativo 196/2003) e alla normativa europea in relazione alla gestione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR).

Ricerca

  1. In tutti i progetti di ricerca che coinvolgono, direttamente o indirettamente, gli utenti il MT AIM avrà sempre come priorità il bene e la sicurezza delle persone coinvolte.
  2. Là dove sia necessario, i progetti di ricerca devono essere approvati da una commissione etica medica o accademica, soprattutto se vedono il coinvolgimento di persone non in grado di rilasciare un consenso informato con un adeguato grado di consapevolezza (ad esempio persone in coma vigile, bambini nati prematuri, persone con handicap intellettivo, persone affette da demenza, …)
  3. Il MT AIM rispetterà la proprietà intellettuale dei colleghi. Dovrà essere rigoroso nei riferimenti bibliografici e, nel caso di lavori collettivi, il contributo di ciascuno dovrà essere esplicitato.

Rapporto con i colleghi ed altri professionisti

  1. Il MT AIM è tenuto, nei rapporti con altre professioni, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione nella salvaguardia delle specifiche competenze a tutela dell’interesse dell’utente.
  2. Il MT AIM non deve fornire le proprie prestazioni ad un utente che è seguito da un altro collega della stessa area di competenza, se non dopo essersi accertato che il precedente rapporto professionale si sia concluso o aver concordato l’intervento con il collega medesimo.
  3. Il MT AIM deve risolvere i contrasti professionali obbedendo ai canoni della correttezza. Nel caso di dimostrata e accertata mancanza di competenza di un collega deve, prima di tutto, porre attenzione al benessere dell’utente ed esprimere critiche solo attraverso canali appropriati.

In caso di inottemperanza alle regole di questo codice deontologico, AIM è tenuta a procedere nei confronti del proprio socio secondo le norme statutarie, tramite il Collegio dei Probiviri.
In questi casi il socio AIM si impegna ad accettare le decisioni che verranno prese dal Collegio dei Probiviri nei suoi confronti.

 

CODICE DEONTOLOGICO (AIM)